Malattia, infortunio, maternità
Malattia
L’assenza per malattia deve essere giustificata con un certificato medico che deve essere consegnato il prima possibile all'organizzazione che gestisce il progetto, al più tardi al rientro in servizio.
Il certificato richiesto deve essere redatto su carta libera (la carta intestata del medico) e deve riportare il nome del/la giovane e il periodo di malattia.
Il certificato telematico non va utilizzato perché serve solo per i lavoratori dipendenti, il che non è assolutamente il caso del giovane in servizio civile. (Leggi a lato la comunicazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari).
Il numero di giorni di malattia retribuita è pari al 5,5 % della durata del progetto e ad esso può essere sommato un ulteriore periodo di malattia senza compenso; ad esempio: per progetti di 3 mesi i giorni di malattia retribuita sono 5 + 5 di malattia non retribuita, per 6 mesi 10 giorni + 10, per 9 mesi 15 giorni + 15 e per 12 mesi 20 giorni + 20.
Attenzione, nel conteggio dei giorni di malattia rientrano anche il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali se sono ricompresi nel certificato o se ricompresi tra due certificati consecutivi senza rientro in servizio.
Oltre questo limite complessivo, l’esperienza di servizio civile si intende conclusa.
In caso di accesso al pronto soccorso si deve dichiarare di essere un volontario e che non si tratta di infortunio di lavoro coperto dall'INAIL ma da assicurazione privata (quella assicurata dall'Ufficio Servizio civile).
In caso di ricovero in ospedale, bisogna richiedere il certificato di degenza.
Infortunio
Se la malattia è causata da un incidente che si verifica durante l’orario di servizio oppure nel tragitto da casa alla sede di servizio (e viceversa) si tratta di infortunio e i giovani in servizio civile sono coperti da un’apposita assicurazione.
I giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio e viene pagato l’intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
Maternità
Alle giovani in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto. È consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso.
È possibile godere della cosiddetta «maternità rischio».
Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
Durante il primo anno di vita del bambino, la giovane, in caso di orario giornaliero di servizio di almeno sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.
Oltre quanto sopra previsto, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del «congedo parentale» a favore delle giovani.