Per ogni sede di progetto l’organizzazione di servizio civile deve assicurare la conformità alle prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (come disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
La formazione sulla sicurezza è a carico ed è obbligo dell’organizzazione di servizio civile. Bisogna tenere conto dell’esplicita esclusione del servizio civile dalle previsioni del citato decreto legislativo: chi fa servizio civile non è tenuto ad essere in possesso dell’attestato relativo alla sicurezza sul lavoro.
Ciò non toglie che il/la giovane in servizio civile debba frequentare, entro i primi 30 giorni di servizio, un modulo formativo ed informativo di almeno 2 ore sui rischi connessi al proprio impegno nell'ambito del progetto e sulle misure di sicurezza della sede di progetto.
Questa previsione non vale nel caso in cui il corso sulla sicurezza di almeno 8 ore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sia direttamente somministrato dall’organizzazione di servizio civile nelle modalità ed entro i termini previsti dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (60 giorni dall'avvio del progetto).
Nel caso il/la giovane debba fare uso di dispositivi individuali di protezione, questi devono essere messi a disposizione da parte dell’organizzazione.